Segnaliamo che il 21 settembre 2007 entra in vigore il D. Lgl. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole. Il provvedimento stabilisce un principio fondamentale secondo il quale la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta (recependo ciò che dice il codice di autodisciplina pubblicitaria).
L'autorità garante della concorrenza e del mercato è l'organo competente in materia.
Il decreto interessa sia i committenti, sia le agenzie e i mezzi.
Sono previste sanzioni anche pesanti a chi contravviene alle norme.
E’ in ogni caso considerata ingannevole, fra le altre, la pubblicità:
a. che riguarda prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge senza rilevarne adeguatamente la pericolosità;
b. che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza;
c. che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, possa minacciare anche indirettamente la loro sicurezza.
La pubblicità comparativa è considerata lecita quando non è ingannevole, non ingenera confusione, non causa discredito o denigrazione dei concorrenti…
venerdì 21 settembre 2007
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